La globalizzazione e l’internazionalizzazione delle relazioni comporta come conseguenza che le famiglie internazionali siano sempre più numerose, mentre la regolamentazione delle successioni internazionali resti un problema complesso e in continua evoluzione.
Le regole applicabili alle Successioni Internazionali sono, infatti, estremamente complicate e variano in modo importante da uno Stato all’altro.
Da cio’ deriva una mancanza di sicurezza giuridica, spesso vissuta male, dagli eredi che devono far fronte a un imbroglio giuridico e amministrativo, quando hanno ereditato un bene che si trova in un altro Stato quale la Francia, ma anche per coloro che vogliono organizzare la propria successione quando sono ancora in vita.
A titolo esemplificativo, l’ordinamento giuridico francese disciplina le successioni internazionali in maniera totalmente diversa da quanto avviene in Italia e le differenze tra i due sistemi sono estremamente importanti.
Si stima, inoltre, secondo un Comunicato stampa del Consiglio Nazionale del Notariato, che le successioni qualificabili come internazionali siano 450 mila all’anno.
Il valore di dette successioni, secondo il Comunicato in esame, sarebbe superiore a 123 miliardi di euro.
A cio’ deve aggiungersi il rilievo che, inoltre 2 milioni e mezzo di beni immobili, a livello di Unione Europea, sono nella titolarità di persone residenti in Stati diversi rispetto allo Stato ove gli immobili sono localizzati.
Il valore dei suddetti beni immobili localizzati all’estero, ma di proprietà di soggetti residenti in Italia, ammonterebbe a 50 miliardi di euro (cfr. « Il Sole 24 Ore » del 23 Marzo 2013).
In tale contesto, é stato approvato il Regolamento CE 4 Luglio 2012 n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e relativo alla creazione di un “Certificato Successorio Europeo” che permette una semplificazione nell’individuazione del giudice competente e nella legge da applicare alle successioni.
Il Regolamento, che ha un’applicazione universale e consente di individuare la legge di uno Stato come legge applicabile alla successione, si applicherà alle successioni di persone decedute alla data o successivamente al 17 Agosto 2015.
Il principio cardine che regola la competenza e la legge applicabile a tali successioni, ai sensi del suddetto Regolamento, è quello della residenza abituale del defunto al momento della morte.
Residenza abituale che dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile del defunto con lo Stato interessato.
Il Regolamento permette, tuttavia, di scegliere come legge che regoli l’intera successione :
1.) la legge dello Stato di cui il “de cuius” ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte ovvero ;
2.) per una persona in possesso di più di una cittadinanza , la legge di uno qualsiaisi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
Cosi’ , a titolo esemplificativo, una persona avente la nazionalità francese, italiana e belga, vivente a Milano o in altra città italiana , avrà la scelta fra tre leggi per regolare la successione.
La scelta deve essere formulata in modo esplicito nel testamento ovvero in qualsiaisi atto relativo alla successione.
Quanto alle questioni di carattere fiscale, bisogna sempre distinguere sempre la disciplina civile della successione , da quella fiscale.
A partire dal 17 Agosto 2015, in mancanza di scelta della legge applicabile, ai sensi del suddetto regolamento, il criterio di collegamento unico e principale sarà quello dell’ultima residenza abituale del defunto.
Il Regolamento inoltre istituisce il « Certificato Successorio Europeo », destinato ad essere utilizzato da tutti coloro i quali abbiano necessità di far valere la loro qualità o di esercitare i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità in un altro Stato membro senza dover ricorrere ad alcun procedimento particolare.
Danimarca, Regno Unito e Irlanda non hanno partecipato all’adozione del suddetto Regolamento e non sono dunque vincolati da esso né sono soggetti alla sua applicazione, salva sempre la possibilità di questi ultimi di notificare la loro intenzione di accettarlo dopo la sua adozione.
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